Considerazioni generali sulla PdL C. 2984 volta a modificare la Legge 157/1992

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La Delegazione Lipu di Belluno critica aspramente la Proposta di Legge C. 2984, che mira a modificare la normativa sulla caccia. Il documento, supportato dai pareri negativi espressi da ISPRA e dalla Conferenza delle Regioni, evidenzia come la riforma favorisca esclusivamente una ridotta minoranza di cacciatori, ignorando la tutela della biodiversità. Le gravi modifiche previste, tra cui l’aumento delle specie cacciabili, la reintroduzione dei richiami vivi, il prolungamento dei periodi venatori e l’apertura del demanio forestale, violano apertamente le direttive europee, esponendo il Paese a sanzioni e minacciando l’ecosistema e la sicurezza pubblica. L’associazione chiede l’abbandono definitivo del testo normativo.

Per vostra maggiore comodità, riportiamo di seguito il testo contenuto nel documento di cui sopra:

Delegazione Lipu di Belluno

Considerazioni generali sulla Proposta di Legge C. 2984, volta a modificare la Legge 11 febbraio 1992, n. 157

Premessa

La Proposta di Legge C. 2984 (già Disegno di Legge S. 1552, approvato al Senato il 23 giugno 2026), di iniziativa dei senatori Malan, Romeo, Gasparri e Salvitti, si presenta come riforma sostanziale della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Molti dei contenuti del testo distanziandosi significativamente dalle Direttive, dalle politiche e, più in generale, dagli sforzi comunitari in materia di tutela, conservazione e ripristino della biodiversità, degli ecosistemi e della fauna selvatica – esponendo conseguentemente l’Italia al rischio di sanzioni dall’UE, con ripercussioni economiche sui cittadini, nonché di gravi effetti negativi per l’ambiente e la biodiversità stessi –, tale proposta è stata ampiamente criticata e giudicata deleteria tanto dalla Lipu ed altre 60 associazioni, quanto dal panorama scientifico italiano. La richiesta delle associazioni, esplicitata in più occasioni al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Pichetto Fratin, è che essa venga abbandonata definitivamente.

Le più recenti e clamorose bocciature verso la maggior parte dei punti della riforma provengono da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, comitato scientifico la cui autorevolezza è riconosciuta a livello internazionale), che ha espresso il proprio parere mediante audizione informale del 14 luglio 2026 dinnanzi la XIII Commissione Permanente (Agricoltura) della Camera dei Deputati, e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con documento diffuso attraverso il sito istituzionale il 23 luglio 2026.

Nota: I virgolettati riportati di seguito sono tratti dal testo della sopracitata audizione di ISPRA (scaricabile al link https://www.lipu.it/news/lispra-boccia-ddl-caccia-ecco-testo-dellaudizione-alla-camera) e dal documento diffuso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (scaricabile al link https://www.lipu.it/news/ddl-caccia-regioni-e-province-autonome-bocciano-la-riforma).

Considerazioni generali

Innanzitutto, la Proposta di Legge C. 2984 accontenta, per così dire, una ridotta minoranza di italiani: lo 0,9% della popolazione italiana. ISPRA, infatti, precisa: “[…] dati recenti indicano che il numero complessivo dei cacciatori in Italia è sceso ulteriormente a meno di 500.000, con una contrazione di oltre il 70% rispetto a 50 anni fa”.

Nonostante la propaganda a favore della PdL sostenga che una modifica della Legge 157/92 si renda necessaria per risolvere i problemi di convivenza con la fauna selvatica e ridurre i danni all’agricoltura, il testo approvato al Senato della Repubblica ed ora in attesa di valutazione alla Camera dei Deputati non prende in esame tali questioni e non propone soluzioni in tal senso.

Va ricordato che – al di là della caccia di selezione agli ungulati, volta a contenere alcune specie i cui esemplari, considerati in sovrannumero, possono rappresentare un rischio per l’agricoltura e la biodiversità – il prelievo venatorio in Italia insiste su ben trentasei specie di uccelli. A questa lista, senza il supporto di alcuna evidenza scientifica e senza prendere in esame l’effettivo stato di conservazione delle specie già oggetto di prelievo venatorio, la Proposta di Legge aggiunge oca selvatica (Anser anser) e piccione di città (Columba livia), portando a trentotto le specie ornitiche cacciabili.

Riguardo allo status dell’avifauna italiana, ISPRA rammenta che “[…] dai dati raccolti in Italia per il reporting 2019-2024 richiesto dalla Direttiva Uccelli, emerge che oltre un quarto delle specie ornitiche nidificanti (circa il 35%) è in declino, con cali più severi che interessano gli uccelli legati agli ambienti agricoli”.

Proprio per tali ragioni, con queste parole l’Istituto commenta questa parte della riforma: “[…] le modifiche introdotte non appaiono tese a limitare l’impatto dell’attività venatoria su specie in precario stato di conservazione […]”. E ancora: “[…] sarebbe stato auspicabile prevedere l’esclusione di almeno qualche specie attualmente oggetto di prelievo venatorio e con uno stato di conservazione particolarmente sfavorevole, quali ad esempio la pernice bianca o l’allodola”.

Ad ulteriore conferma dell’evidente distanza della Proposta di Legge rispetto alle moderne consapevolezze scientifiche e alla sempre crescente coscienza ecologica ed ambientale, l’idea di rilancio dell’anacronistica pratica dei richiami vivi, tecnica spesso adoperata nella “caccia alla piuma” da appostamento e concessa dalla Legge 157/92 esclusivamente utilizzando esemplari provenienti da appositi allevamenti, che costituisce un grave interrogativo etico ed è già oggetto di innumerevoli frodi annualmente disvelate dalle indagini dei Carabinieri forestali.

La PdL C. 2984 reintroduce la possibilità di cattura di uccelli selvatici da utilizzare come richiami vivi, pratica che, ricorda ISPRA, “[…] è stata considerata in contrasto con il dettato della Direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli), e ha comportato diverse condanne all’Italia da parte dell’Alta Corte di Giustizia Europea”. Stesse considerazioni riporta la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel proprio documento: “I roccoli e le attività di cattura di uccelli da richiamo sono fermi da circa 20 anni; furono chiusi a seguito di una procedura di infrazione comunitaria. La loro eventuale riapertura esporrebbe lo Stato a nuove procedure di infrazione comunitarie”.

Tra le modifiche più preoccupanti della proposta, l’estensione del periodo di caccia alle specie migratrici anche oltre il 10 febbraio (ad oggi data massima prevista dalla legge). “Tale modifica rischia di portare a contrasti con la Commissione europea poiché la Direttiva Uccelli esclude il prelievo venatorio durante la migrazione prenuziale e la riproduzione […]” precisa ISPRA. Stessa tesi sostenuta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: “L’abolizione del limite fissato alla prima decade di febbraio per la chiusura della caccia potrebbe comportare la violazione diretta dell’Art. 7 della Direttiva Uccelli, poiché eliminare il limite del 10 febbraio significa colpire gli uccelli in migrazione pre-riproduttiva, minando la conservazione delle specie”.

Anche la proposta di includere il demanio forestale nella pianificazione faunistico-venatoria rappresenta una forte minaccia verso l’ambiente e la fauna, nonché verso la salute e la sicurezza pubbliche. Sull’argomento così si esprime la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: “L’apertura generalizzata delle aree del demanio forestale dello Stato, delle Regioni e degli enti pubblici alla caccia programmata richiede cautela, la fruizione venatoria del demanio forestale deve rimanere rigorosamente subordinata a specifiche valutazioni ecologiche e a vincoli di sicurezza per le altre attività.”

Aumentare le aree ove consentito cacciare, unitamente all’estensione del periodo venatorio, espone tanto le specie target quanto le specie che con esse condividono gli habitat ad ulteriori pressioni ed effetti da disturbo cronico (hunting disturbance); una maggior superficie territoriale viene esposta al piombo – contaminante ambientale altamente tossico – contenuto nelle munizioni da caccia, con ricadute sull’ambiente, sulla fauna e persino sulla specie umana (pericolo di saturnismo, intossicazione da piombo con effetti devastanti per gli organismi viventi); aumentano i rischi per la sicurezza pubblica a causa della maggiore probabilità di sovrapposizione, sia temporale che territoriale, tra l’attività venatoria e le altre attività ludiche o lavorative che si svolgono nelle stesse aree.

Ulteriori modifiche della Legge 157/92 prevedono: l’introduzione del limite massimo del 30% di territorio agro-silvo-pastorale regionale protetto, limite che “appare confliggere con le politiche europee che impongono la protezione di almeno il 30% del territorio nazionale entro il 2030” (ISPRA); la possibilità dell’uso di visori notturni e termici per la caccia di selezione agli ungulati, l’impiego dei quali “potrebbe aumentare il rischio di bracconaggio anche su specie tutelate […]” (ISPRA); la possibilità di operare la braccata al cinghiale anche su terreno innevato, che potrebbe comportare “[…] possibili effetti indiretti sulle specie non target” (ISPRA) e rappresentare un “[…] grave pericolo per la sopravvivenza della piccola fauna stanziale” (Conferenza delle Regioni e delle Province autonome). Sulla caccia su terreni innevati il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recita: “Si evidenzia altresì come la caccia su neve azzeri le possibilità di fuga degli animali, traducendosi in abbattimenti indiscriminati e non selettivi, contrari ai principi di gestione faunistica (es. uccisione di cuccioli o femmine gravide)”.

Conclusioni

Le considerazioni di cui sopra coprono soltanto parzialmente e a titolo esemplificativo i temi trattati dalla Proposta di Legge, un testo che sembra escludere volutamente la scienza dal dibattito e mirare al solo profitto immediato di pochi, senza alcun rispetto per l’ecosistema e senza una visione a lungo termine sui certi effetti collaterali, tanto ambientali, quanto economici.

Anche solamente con queste premesse, risulta difficile comprendere in che modo un’attività ludica come la caccia possa, in generale, concorrere alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, autoreferenziale concetto che la proposta aggiunge al Comma 2 dell’Articolo 2 della Legge 157/92.

Al contrario, molte delle modifiche e integrazioni che si vogliono apportare, afferma ISPRA, “[…] non appaiono proprio in linea con gli obiettivi generali di tutela della biodiversità e dell’ecosistema e quindi, non del tutto aderenti alla nuova visione di un evolutivo e qualificato esercizio venatorio che sia rispettoso di criteri scientifici e coscientemente coerente con i principi della conservazione della natura nonché alla tutela delle specie selvatiche”.

Al fine di conservare e ripristinare la natura, la biodiversità e il territorio, rispettare le Direttive europee e tutelare i diritti dei cittadini, la Proposta di Legge C. 2984 “Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” va abbandonata.

Belluno, lì 29 luglio 2026.

Niccolò Sovilla
Delegato Lipu di Belluno


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